Comune di Pioltello
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VARIE

 

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione Art. 96 LR 06/2010 Capo IV

 

1. Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.

2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93.

 

 

 

Sospensione volontaria dell'attività Art. 95 LR 06/2010 Capo IV

 

1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.

2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.

3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

 

 

Comunicazioni agli utenti Art. 97 LR 06/2010 Capo IV

 

1. I gestori degli impianti espongono all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura.

2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L’obbligo si intende assolto con l’esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

 

 

Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato Art. 87-bis LR 06/2010 Capo IV

 

1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria sono dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all’obbligo di dotazione dell’impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica. In caso di mancato adempimento entro i termini fissati dall’articolo 28, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal medesimo comma.

2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto, rilasciata dall’ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.

 

Attività commerciali Art. 87-ter LR 06/2010 Capo IV

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;

b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di

ampiezza della superficie dell’impianto;

c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.

2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.

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